(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 42 del 18 ottobre 2000)

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

    Visto l'art. 20 della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30, come
modificato  dall'art.  2 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1
che  stabilisce  che la Regione puo' farsi assistere, rappresentare e
difendere  in giudizio, fra gli altri, "dall'Avvocato della Regione e
che  ...  per  le  prestazioni di assistenza, rappresentanza e difesa
dell'Amministrazione  regionale  e  degli enti patrocinati, e' dovuto
all'Avvocato della Regione e agli avvocati dell'ufficio legislativo e
legale della Regione stessa uno speciale compenso determinato in base
alle tariffe forensi, nei soli casi in cui la lite sia stata definita
    in senso favorevole per la Regione o per l'ente patrocinato";
    Vista  la  deliberazione  della  giunta  regionale n. 1793 del 16
giugno  2000  con  la  quale  la  stessa ha ravvisato la necessita' e
l'opportunita'  anche  in conseguenza dell'intervenuta modifica della
disciplina  normativa  della  materia,  di  stabilire,  con  apposito
regolamento  di  esecuzione  dell'art.  20  della  legge regionale n.
30/1968,  i  criteri  e  le  modalita'  per  la  determinazione  e la
corresponsione  dello  speciale  compenso  di  cui  si  tratta  e  ha
            individuato i contenuti dei relativi criteri;
     Visto l'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;
    Visto  il  parere favorevole espresso dal comitato dipartimentale
per  gli  Affari  istituzionali  nella  seduta del 27 giugno 2000 sul
                    testo in merito predisposto;
               Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione della giunta regionale n. 1903 del 27
                            giugno 2000;
                              Decreta:
    E'  approvato  il  "Regolamento  concernente l'attribuzione dello
speciale  compenso  di  cui  all'art.  20  della  legge  regionale n.
30/1968, come modificato dall'art. 2 della legge regionale n. 1/2000"
nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e
                            sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
              osservare come Regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  verra' inviato alla Corte dei conti per la
 registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
                          Trieste, 6 luglio 2000
                              ANTONIONE
Registrato  alla  Corte dei conti, Trieste, il 20 settembre 2000 Atti
della
Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 384